Il futuro della sanità territoriale italiana compie un passaggio decisivo e storicamente complesso. Presso la SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) è stata firmata il 23 giugno scorso l’ipotesi di accordo collettivo nazionale che introduce disposizioni operative per la presenza dei medici di medicina generale all’interno delle Case della Comunità.

L’accordo permette al Paese di traguardare la scadenza del 30 giugno 2026 per l’attivazione a regime delle 1.038 nuove strutture territoriali finanziate dall’Europa. Un traguardo commentato con soddisfazione dal Ministro della Salute, Orazio Schillaci, il quale ha evidenziato come l’intesa dia una valenza nazionale al progetto, evitando frammentazioni regionali e puntando a una sanità di prossimità capace di decongestionare i pronto soccorso.

Gli obblighi operativi: ore, turni e tariffe nelle Case della Comunità

L’accordo introduce modifiche sostanziali all’ACN del 15 gennaio 2026, definendo regole d’ingaggio e parametri tariffari uniformi per tutta la medicina generale sul territorio nazionale.

Il cuore operativo dell’intesa prevede requisiti precisi per i medici del ruolo unico di assistenza primaria, in linea con gli standard assistenziali del DM 77/2022:

  • L’obbligo orario: Per i medici già incaricati a tempo indeterminato a ciclo di scelta che non abbiano accettato il completamento dell’impegno settimanale, scatta l’obbligo di prestare fino a 6 ore settimanali all’interno delle Case della Comunità, per 48 settimane all’anno.
  • La fascia oraria e la flessibilità: L’attività deve essere resa dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 8:00 – 20:00. L’accordo lascia comunque spazio alla flessibilità organizzativa: i medici possono concordare tra loro una diversa articolazione dei turni (comunicandola preventivamente al Distretto), a patto di assicurare una presenza continuativa di almeno 3 ore per turno.
  • La pianificazione delle ASL: Spetta alla singola Azienda Sanitaria quantificare il fabbisogno orario della struttura. Dopo aver impiegato il personale già operante a quota oraria e aver consultato il referente dell’AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale), l’ASL distribuisce le ore residue tra tutti i medici a ciclo di scelta del territorio, con l’obiettivo di garantire la presenza costante di almeno un medico nella fascia 8:00 – 20:00.
  • Il trattamento economico: Per ciascuna ora di attività all’interno delle Case della Comunità è garantito uncompenso omnicomprensivo pari a 38,72 euro. Su questo valore viene calcolato il contributo assicurativo dello 0,72% (equivalente alla quota A). La contrattazione nazionale definisce blindati questi compensi, lasciando alle Regioni la possibilità di erogare integrazioni economiche solo a fronte di ulteriori funzioni specifiche.

Il fronte sindacale si spacca sui vincoli contrattuali

Nonostante il traguardo istituzionale, la firma del testo ha provocato una profonda spaccatura tra le sigle sindacali della medicina generale.

La FIMMG – Federazione Italiana Medici di Medicina Generale ha rivendicato la scelta come «un atto di grande responsabilità sociale», necessario per coniugare la sostenibilità del lavoro dei medici, il raggiungimento degli obiettivi europei e il dovere di evitare la perdita di fondi che avrebbe pesato soprattutto sui pazienti più fragili, più soli e in difficoltà. Secondo la sigla maggioritaria, l’intesa rappresenta un punto di equilibrio che salvaguarda la funzione fiduciaria e il rapporto diretto con l’assistito, dimostrando che il sindacato si comporta da vera parte sociale e non come una corporazione arroccata.

Un parere questo condiviso da FMT – Federazione Medici Territoriali che ha definito l’accordo «necessario».

Sul fronte opposto, lo SMI – Sindacato Medici Italiani, e lo SNAMI – Sindacato Nazionale Autonomi Medici Italiani, si sono fermamente rifiutati di sottoscrivere l’accordo. Lo SMI ha denunciato un «gravissimo squilibrio contrattuale», sostenendo che l’imposizione del vincolo orario per coprire i fabbisogni residui aziendali stravolge la natura giuridica del rapporto di lavoro convenzionato. Secondo lo SNAMI, questa formula trasforma la medicina generale a mera copertura di un fabbisogno strutturato dalle ASL, introducendo elementi tipici della subordinazione ma lasciando i medici privi delle relative tutele del lavoro dipendente.

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