Novità in materia di Cannabidiolo ad uso orale. Il recente decreto del Ministro della Salute “Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (GU) lo scorso 6 luglio (Serie Generale n.157), ha disposto che le composizioni per la somministrazione orale di cannabidiolo (Cbd), ottenuto da estratti di Cannabis, siano inserite nella tabella dei medicinali, sezione B (Medicinali di origine vegetale a base di Cannabis).

Cosa cambia

Dalla data di entrata in vigore a 30 giorni dalla pubblicazione in GU (quindi dal prossimo 5 agosto), il presente decreto ministeriale (DM) revoca i precedenti: del 1° ottobre 2020, del 28 ottobre 2020 e 7 agosto 2023.

Le nuove “disposizioni” stabiliscono che il cannabidiolo ad uso orale entri a far parte delle sostanze stupefacenti e sancisce il divieto alla vendita/acquisto nei negozi, nelle erboristerie e nei tabaccai, ad esempio sotto forma di olio in gocce.

Sarà pertanto dispensabile soltanto in farmacia e dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile (RNR).

Oltre a ciò si determina il divieto di ogni forma di pubblicità anche per questa sostanza, al pari di tutti i prodotti derivati da vegetali che rientrano o sono considerati sostanze stupefacenti, impiegati ad uso terapeutico per la cura di specifiche patologie.

Inclusione del cannabidiolo nella sezione B della tabella dei Medicinali

La Tabella dei medicinali include tutti medicinali a base di sostanze attive stupefacenti e psicotrope attualmente impiegate a scopo terapeutico, ad uso umano o veterinario, con regime di dispensazione con RNR.

Tali sostanze sono suddivise all’interno della Tabella dei Medicinali in cinque sezioni – A, B, C, D e E – secondo una classificazione definita in base al decrescere potenziale di abuso dei vari farmaci.

Le Tabelle inoltre riportano anche il regime di dispensazione: Medicinali a base di morfina e sostanze analgesiche oppiacee; Medicinali di origine vegetale a base di Cannabis; Barbiturici; Benzodiazepine (diazepam, flunitrazepam, lorazepam etc.)

Lo stato dell’arte

Le Tabelle possono ritenersi una sorta di stato dell’arte di tutte le sostanze stupefacenti e psicotrope in uso.

Di norma, infatti l’elenco è costantemente aggiornato con Decreto ministeriale (pubblicato sulla GU della Repubblica italiana) in precisi e specifici contesti che attengono a nuove disposizioni o nel caso in cui le sostanze siano oggetto di variazioni e cambiamenti.

Ad esempio, le situazioni più comuni riguardano le modifiche delle liste di sostanze classificate a livello internazionale come stupefacenti o psicotrope, segnalazioni di sostanze divenute oggetto di abuso, nuove droghe immesse nel mercato clandestino, la registrazione di un nuovo medicinale ad azione stupefacente o psicotropa.

Il cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis è stato incluso nella sezione B della tabella dei medicinali e la decisione, si legge in premessa del DM, è stata accolta favorevolmente dall’Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità.

Fonti

Il decreto: GU Serie Generale n.157 del 06-07-2024 Classificazioni Tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope