Sono entrate in vigore norme più rigide per il mercato della cannabis. Dallo scorso 12 aprile 2025, il D.L. 48/2025 ha introdotto, all’art. 1, comma 3 bis, della L. 242/2016 il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa anche in forma semilavorata, essiccata o triturata. Il divieto non si estende invece a prodotti contenenti tali infiorescenze, tra queste estratti, resine e olii derivati dalla cannabis.

Cosa implica il divieto

Qualora tali norme venissero trasgredite si va incontro a multe. In particolare vengono applicate le sanzioni penali e amministrative previste dal Titolo VIII del DPR 309/1990, cioè il Testo Unico sugli stupefacenti. Tale divieto non include la produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione attualmente definiti con decreto del Ministro della salute 4 novembre 2019.

Obiettivo del decreto

Tutelare la sicurezza o l’incolumità pubblica così come la sicurezza stradale. Ovvero evitare che l’assunzione di prodotti da infiorescenza della canapa possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico, comportamenti a rischio o pericolosi per la persona che ne fa uso e per la collettività. Pertanto, in funzione di questi obiettivi non sono più vendibili i prodotti a base di infiorescenze di canapa, fatto salvo semi e derivati della canapa alimentare, come olio, farine, proteine, o prodotti destinati alla cosmesi.

Tutelati i pazienti

Nessun rischio o conseguenza per i pazienti: le nuove disposizioni e il quadro normativo vigente, non impatta sulla cannabis terapeutica, sia in forma di infiorescenze che di estratto titolato contenente THC (tetraidrocannabinolo) e CBD (cannabidiolo) a differenti percentuali di titolazione, dipendente dal diverso rapporto tra gli attivi contenuti nel prodotto, acquistata con buono-acquisto e caricata sul Registro entrata-uscita stupefacenti in farmacia. Al pari, il CBD sintetico continua ad essere utilizzabile nell’allestimento di preparazioni galeniche secondo la normativa di riferimento.

Alcune particolarità

In riferimento al CBD estrattivo, il TAR Lazio – sez. Terza Quater, con la sentenza n. 7509 pubblicata il 16 aprile 2025 – ha respinto il ricorso avverso il Decreto del Ministero della salute del 27 giugno 2024, che inseriva nella Tabella dei medicinali, sezione B, le composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di cannabis, la cui efficacia era stata sospesa in via cautelare.

I giudici amministrativi, in buona sostanza, hanno confermato la legittimità del provvedimento ministeriale, inserendo la sostanza nella Tabella dei medicinali, sezione B. Sarà dunque obbligo per i farmacisti, come già avviene, e secondo quanto raccomanda anche FOFI (Federazione Ordini Farmacisti Italiani) procedere al caricamento della stessa nel Registro entrata-uscita stupefacenti.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here