Consiglio di Stato: i massaggi terapeutici non sono di competenza dell’estetista

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C0020325Una sentenza del Consiglio di Stato si è pronunciata sull’attività di estetista annullando una precedente decisione del Tar della Liguria.. Shiatsu, tuina e altri trattamenti senza finalità terapeutiche non sono di competenza dell’estetista, che ha competenza solo sui trattamenti estetici.

I trattamenti sul corpo, massaggi o altro, senza finalità terapeutiche e neppure estetiche non sono di competenza delle estetiste. Una sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, depositata ieri, annullando una precedente decisione del Tar Liguria, interpreta in maniera chiara la lettera della legge sulle estetiste del 1980, sgombrando d’un colpo le interpretazioni date in passato soprattutto dei Comuni.

La sentenza, essendo definitiva, dà ragione alle peculiarità di tante pratiche: shiatsu, tuina, reflessologia plantare, Feldenkrais, massaggio ayurvedico, osteopatia e chiropratica. Tutte queste attività, secondo il precedente pronunciamento del Tar della Liguria, sarebbero state di appannaggio solo delle estetiste. La sentenza invece chiarisce che alle estetiste sono riservati in modo esclusivo solo i trattamenti con finalità estetiche.

«Questa sentenza finalmente riconcilia il senso comune con le parole della legge», dice l’avvocato Giuseppe Montanini, vicepresidente della FISieo (Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e operatori) e uno dei legali impegnati nel procedimento. Tutto era partito da una condanna nei confronti di un centro di tuina a Sanremo. In sede di appello, in quanto portatore di un legittimo interesse, è stato ammesso il mondo dello Shiatsu, rappresentato dalle due grandi associazioni FISieo e Apos (Associazione professionale operatori e insegnanti shiatsu).

«Questa decisione – aggiunge Montanini – mette un punto fermo su tutte le problematiche che lo shiatsu e altre pratiche hanno avuto nelle varie regioni. Ci sono voluti anni ma finalmente abbiamo una sentenza chiarissima».