Il certificato di oblio oncologico è diventato attuativo e a tutti gli effetti un diritto del paziente affetto da qualunque tipologia di neoplasia. Il 30 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Salute, intitolato “Disciplina delle modalità e delle forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull’oblio oncologico“, in cui vengono precisate procedure, tempi per ottenerlo, validità e ambiti di utilizzo.

Tale certificato rappresenta lo strumento per i pazienti oncologici di annullare i limiti oggi associati alla patologia, quindi, di poter accedere come ogni altro cittadino sano o affetto da problematiche non oncologiche, a mutui, adozioni e/o altre necessità. I punti salienti in sintesi.

Il nuovo decreto

È una sorta di up-grade del precedente, sancito lo scorso aprile, già contenente l’elenco di patologie oncologiche oggetto di limiti e termini inferiori rispetto a quelli previsti dalla legge sull’oblio oncologico del 2023. L’attuale decreto rende operativo il diritto per i pazienti oncologici di vedersi cancellati i limiti precedentemente imposti dalla patologia oncologica. In buona sostanza libera, finalmente, il paziente affetto da neoplasia da tutti i vincoli, aprendogli tutte le opportunità e richieste che può esercitare un qualsiasi altro cittadino non affetto da tumore.

Come richiedere il certificato di (avvenuto) oblio oncologico

Occorre che il paziente oncologico presenti un’istanza, secondo quanto definito dall’art. 1 del decreto, eventualmente corredata da documentazione medica a supporto, a una sede e/o figure professionali specifiche: una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata per il rilascio, un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta. Ovvero gli interlocutori indicati anche a fornire al paziente oncologico le informazioni dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 in tema di protezione dei dati personali.

Le tempistiche del rilascio del certificato

Entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta: sono i termini indicati dall’articolo 2 del decreto per l’ottenimento della certificazione, previa verifica da parte della struttura o del medico certificante, dell’esistenza dei presupposti temporali (decennali o quinquennali) richiesti dalla legge n. 193 del 2023 che ne consentono il rilascio.

O diversamente anche tempi più ridotti, cioè termini inferiori di guarigione per alcune specifiche patologie oncologiche, in funzione di quanto stabilito da decreti attuativi successivi alla stessa legge del 2023.

In relazione alla tutela dei dati personali, il decreto prevede che l’istanza e i relativi allegati siano cancellati trascorsi dieci anni, operazione di cancellazione cui devono provvedere anche i pazienti deputati a ricevere la certificazione.

L’utilizzo della certificazione

L’attestazione di avvenuto oblio oncologico è utile al paziente già in possesso di contratti o assicurazioni per richiedere la modifica di clausole “limitative”, ad esempio quelle per accendere un mutuo o a stipule assicurative, e/o a cancellare discriminazioni legate alla malattia, sebbene di fatto l’oblio oncologico sia un diritto già dal 2023, con l’approvazione della legge del 5 dicembre u.s., a tutela di ex pazienti oncologici.

Tale legge prevede, infatti, che trascorsi a seconda dei casi, 1 o 5 o 10 anni dalla guarigione per patologia, la persona non sia più obbligata a dare informazioni né a subire indagini sulla propria pregressa malattia oncologica. La presentazione del certificato consente, quindi, l’eliminazione di condizioni capestro o peggiorative a favore, per citare un solo esempio, di un premio assicurativo più alto.

Fonte: Decreto Ministero della Salute